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AMBITO
Legge (4)
TIPOLOGIA
Codice (3)Legge (1)
ANNO
1942 (3)1913 (1)
Trovati 4 risultati in 2 documenti

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1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22 , commi 1 e 3 , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
Codice civile - Art. 2714 - Copie di atti pubblici (Comma 1)
Codice del 1942 vigente dal 19/04/1942
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Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
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