Decreto legislativo del 2017vigente dal 03/08/2017
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2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile .
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell' articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
DeliberazioniSociSocietà di capitaliOrgani socialiSocietà per azioni
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470012 SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INESISTENTI - NOZIONE - MANCATA VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ASSEMBLEARI - INCLUSIONE - RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE ANDATA ...